Art. 2.

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione delle domande di indennizzo presentate dagli esuli istriani, fiumani e dalmati, aventi la qualifica di profugo.
      2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze formula una graduatoria in ordine alla data di presentazione delle domande di indennizzo presentate dagli esuli istriani, fiumani e dalmati.